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Regolamento di ingresso al pubblico per le Necropoli della Banditaccia e dei Monterozzi – Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia

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Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia
Regolamento di ingresso al pubblico
Necropoli della Banditaccia e dei Monterozzi

Art. 1

I luoghi della cultura afferenti al Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia sono visitabili dal pubblico esclusivamente se munito di biglietto di ingresso. I visitatori sono tenuti ad osservare comportamenti decorosi, segnalando tempestivamente al personale di custodia le eventuali inadempienze ed inconvenienti riscontrati.

Art. 2

In tutte le aree aperte al pubblico del Parco Archeologico è severamente vietato:

  1. Danneggiare i monumenti o asportare da essi pietre o parti costitutive.
  2. Salire o arrampicarsi sui muri, sui tumuli e su qualsiasi altra struttura.
  3. Accedere alle aree delimitate da transenne e dissuasori; scavalcare transenne, recinzioni e oltrepassare ogni altro tipo di barriera collocata per motivi di sicurezza.
  4. Danneggiare la vegetazione, sia spontanea che messa a dimora dall’uomo, presente all’interno delle aree archeologiche.
  5. Danneggiare le recinzioni esterne delle aree archeologiche.
  6. Danneggiare le porte di protezione passiva delle tombe, ove presenti.
  7. Danneggiare l’impianto di video-sorveglianza, i dispositivi di illuminazione con temporizzatore o senza, e ogni altro impianto tecnologico di funzionamento collocato all’interno delle aree archeologiche;
  8. Danneggiare intenzionalmente i servizi igienici, le staccionate, la cartellonistica e ogni elemento strutturale e/o mobile degli edifici accessori del Parco e delle relative pertinenze.
  9. Tenere sia all’esterno che all’interno degli ipogei comportamenti non adatti alla natura dei luoghi e poco rispettosi della destinazione originaria dei monumenti sepolcrali.
  10. Gettare qualsiasi tipo di rifiuto fuori dagli appositi contenitori.
  11. Gettare qualsiasi oggetto all’interno o all’esterno delle strutture funerarie.
  12. Mettere in funzione ad alto volume radio o altri strumenti sonori.
  13. Deturpare con oggetti appuntiti, pennarelli, matite, vernici o altro, muri, panchine, pareti dei monumenti e qualsiasi altra superficie.
  14. Introdurre attrezzature ottiche e audio di tipo professionale (telecamere, cavalletti, microfoni, mixer audio, ecc.). Per effettuare riprese fotografiche o video a scopo professionale o commerciale è necessaria una formale autorizzazione dall’Amministrazione. Ovvero le riprese fotografiche e video sono autorizzate esclusivamente per uso privato. L’uso di droni (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto – SAPR) senza opportuna autorizzazione è vietato. Per le autorizzazioni si invita a scrivere a: pa-certa@cultura.gov.it
  15. Introdurre cani senza guinzaglio (non superiore a 1,5 m di lunghezza); guinzaglio e museruola sono obbligatori se i cani sono di grossa taglia; si ha l’obbligo di raccogliere le loro deiezioni e smaltirle nella frazione indifferenziata. In caso di compresenza di visitatori con cane al guinzaglio e di visitatori con fobia nei confronti dei cani, si raccomanda di gestire le situazioni avvicendandosi nella visita ai singoli monumenti e di allertare il personale di vigilanza di caso di necessità.
  16. Dare da mangiare agli animali domestici (gatti) eventualmente presenti nell’area archeologica, introdurre e abbandonare animali di qualsiasi specie. Si invita a non avvicinarsi ad animali incustoditi eventualmente presenti nell’area.
    Si segnala la possibile presenza di animali selvatici, che potrebbero superare le difese perimetrali del Parco Archeologico. Si raccomanda in questo caso di tenersi a distanza, prestare attenzione e avvertire immediatamente la vigilanza.
  17. Introdurre veicoli e mezzi di locomozione di qualsiasi tipo (anche elettrici) non autorizzati.
  18. Introdurre biciclette, monopattini e altri mezzi motori.
  19. Effettuare la visita in abbigliamento discinto, in costume da bagno e/o a torso nudo.
  20. Correre o disturbare in qualsiasi modo gli altri visitatori.
  21. Introdurre nell’area archeologica ed utilizzare palloni o altri accessori sportivi.
  22. Fumare.
  23. Accendere fuochi e tenere comportamenti che possano provocare rischio di incendio.
  24. Scavare buche.

Art. 3

Coincidendo i percorsi interni ai siti, per la quasi totalità, con la viabilità antica, poiché questi presentano dislivelli/altezze variabili e discontinuità nel piano di calpestìo più o meno marcate, il visitatore dovrà prestare la massima cautela e attenzione durante il percorso di visita, soprattutto se questo si snoda e si sviluppa su sentieri e piste sterrate o sul banco roccioso. Eventuali danni a persone o cose, derivanti dalla tenuta di un comportamento poco diligente e prudente, esulano da ogni responsabilità dell’Amministrazione; si esclude, pertanto, ogni pretesa risarcitoria a carico del Parco Archeologico se il visitatore adotta comportamenti imprudenti durante la visita, come correre sul terreno accidentato oppure avventurarsi in aree interdette. Tenuto conto della naturale fragilità dei siti dovuta alla antichità delle strutture, esulano da ogni responsabilità dell’Amministrazione eventuali danni a persone o cose provocati da casi fortuiti o da imperizia del visitatore. Per la sicurezza di luoghi e persone l’accesso alle singole tombe è consentito al massimo a 5 visitatori contemporaneamente. Le persone con difficoltà motorie e i cardiopatici sono invitati alla massima prudenza. Si raccomanda per tutti l’uso di scarpe comode e di cappellini durante la stagione estiva.

Art. 4

È punibile penalmente, ai sensi dell’art. 639 del c.p.

  • Qualsiasi danno o inadempienza derivante dal mancato rispetto di quanto prescritto dall’ art. 2.
  • Il rifiuto da parte del visitatore e/o dell’accompagnatore di esibire il biglietto d’ingresso all’addetto alla vigilanza che lo richieda.
  • Qualsiasi violenza o minaccia nei confronti dell’addetto alla vigilanza, di altro personale e dei visitatori.
  • Ogni molestia nei confronti del visitatore o di qualsiasi persona presente nel Parco Archeologico.
  • Ogni atto contrario alla decenza.

I trasgressori saranno puniti a norma delle disposizioni in materia amministrativa e penale e saranno immediatamente allontanati dal Parco Archeologico.

Art. 5

Gli accompagnatori di gruppi e scolaresche sono responsabili del rispetto del regolamento da parte dei singoli. L’Amministrazione non risponde di eventuali danni a persone o cose causati da disattenzione o dal mancato rispetto del Regolamento da parte di persone singole o riunite in gruppo.
Agli accompagnatori di gruppi e scolaresche potrà essere temporaneamente interdetto l’accesso al Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia nel caso di reiterate trasgressioni al regolamento.

Art. 6

È fatto divieto di utilizzare le aree verdi delle necropoli di Cerveteri e Tarquinia per sdraiarsi e prendere il sole distesi; è altresì fatto divieto di consumare cibi e bevande al di fuori delle aree deputate a questa funzione.

Leggi il documento ufficiale del Regolamento di ingresso al pubblico per le Necropoli della Banditaccia e dei Monterozzi